Il concordato minore, che sostituisce l’accordo di composizione della crisi, è rivolto a determinate categorie di soggetti quali: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start up innovative. Tramite l’OCC i soggetti appena elencati, ad eccezione del consumatore, possono presentare ai creditori una proposta di concordato minore se il piano consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Tale proposta può essere fatta anche quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei consumatori. L’Organismo di Composizione della Crisi svolge un ruolo importante poiché non si limita a presentare la domanda, predisporre il piano e la proposta di concordato minore (art. 75 – art. 76), ma si occupa anche di curare l’esecuzione del procedimento come ausiliario del giudice (art. 78). il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e non più il raggiungimento del 60%, come previsto in precedenza. Il tribunale, una volta verificata la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza, deve omologare con sentenza il concordato minore. Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato e terminata la procedura l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto e se approvato il debitore ottiene l’esdebitazione. In presenza di contestazioni in merito alla convenienza della proposta, il tribunale deve omologare il concordato nel momento in cui ritiene che il credito dell’opponente possa ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale, per effetto dell’esecuzione del piano.
Beneficiari | – Professionista;
– Imprenditore minore; – Imprenditore agricolo; – Start Up innovative. |
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Proponente | – Professionista;
– Imprenditore minore; – Imprenditore agricolo, – Start Up innovative tramite l’OCC ai creditori che rappresentano il 50% dei crediti ammessi al voto, non considerano quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca |
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Obiettivo | Prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale oppure aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori | |
Requisito essenziale | Omologazione del giudice | |
Documentazione obbligatoria | – Relazione dell’OCC, allegata alla domanda;
– documenti contabili e fiscali previsti dall’art. 75. |
Art. 76 |
Effetti | – Il deposito della domanda blocca il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile;
– Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. |
Art. 76 c. 5 |
In caso di insuccesso | Se non è omologato si converte in liquidazione controllata | Art. 83 |