La liquidazione controllata interessa tutte le categorie di soggetti coinvolti nella crisi da sovraindebitamento e sostituisce la liquidazione del patrimonio. Tale procedura prende avvio con la sentenza di revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore, attraverso il quale il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata. Le fattispecie (art. 72 e 82) previste per la revoca dell’omologazione sia del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che del concordato minore sono particolarmente gravi ed una di queste può essere, ad esempio, la mancata approvazione del rendiconto presentato dall’OCC (art. 71 c. 3) al giudice al termine del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed assegna un termine per il loro compimento. Se tali prescrizioni non sono ottemperate nel termine prestabilito, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione del piano. È obbligo dell’OCC segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione, nel caso in cui ne abbia la piena conoscenza. In tutte le altre ipotesi, il giudice provvede d’ufficio, su istanza del creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi soggetto interessato. La liquidazione controllata è una procedura (artt. 268-277) che sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla legge 3/2012 e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale finalizzata a liquidare il patrimonio del consumatore, dl professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start up innovative e qualsiasi altro debito non sottoposto alla procedura della liquidazione giudiziale, che si trovi in uno stato di crisi od insolvenza. Nel momento in cui vi è la conversione il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione ed avvia la liquidazione giudiziale.
Beneficiari | – il consumatore;
– il professionista; – l’imprenditore minore; – l’imprenditore agricolo; – le start up innovative; – qualsiasi altro debitore che non è sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa oppure ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. |
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Proponente | – Debitore tramite l’ausilio dell’OCC;
– Creditore; – Pubblico Ministero. |
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Obiettivo | Liquidazione del patrimonio delle categorie di soggetti che ne possono beneficiare | |
Requisito essenziale | Nessuno | |
Documentazione obbligatoria | Relazione redatta dall’OCC, allegata alla domanda del debitore. | Art. 269 c. 2 |
Effetti | – Il deposito della domanda blocca il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile.
– I crediti sorti in occasione della procedura sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità non possono procedere in maniera esecutiva sui beni oggetto di liquidazione. |
Art. 268 c. 4
Art. 277 |