Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come suggerisce la parola stessa, è riservato al consumatore e sostituisce il piano del consumatore. Tale piano si applica nei confronti del consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia una situazione di crisi o di insolvenza. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con la mancata capacità di poter adempiere regolarmente alle obbligazioni pianificate. L’insolvenza, invece, è quello stato che si manifesta con inadempimenti o altre cause esterne, che dimostrano l’incapacità del debitore di adempiere in modo regolare alle proprie obbligazioni. Il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e anche ai membri della famiglia) che sia:
Il consumatore può sottoporre ai creditori tale piano indicando i tempi ed i modi per il superamento della crisi. La proposta è redatta avvalendosi del supporto di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e ha contenuto libero. Il Codice della Crisi d’Impresa non richiede all’Organismo di composizione della crisi di attestare la fattibilità dell’operazione, previsto invece nella legge 3/2012. Tale proposta può contenere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, in qualsiasi forma, ed è possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti in diverse modalità, di seguito elencate:
La falcidia, ossia la riduzione di questa tipologia di debiti, consente la liberazione di risorse a favore di tutti i creditori, permettendo il ripristino della situazione debitoria. La domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi. Tale organo è disciplinato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e nelle procedure da sovraindebitamento svolge le funzioni proprie del commissario e del liquidatore. Alla proposta del piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi, che deve valutare anche il comportamento dei finanziatori. Una volta depositata la domanda presso il Tribunale, e accertata l’ammissibilità della proposta e del piano, il giudice con decreto ne dispone la pubblicazione e la comunicazione. I creditori possono proporre osservazioni, ad eccezione di coloro che hanno provocato colposamente lo stato di sovraindebitamento (art. 69 c.2 d.lgs. 14/2019). L’omologazione non necessita dell’approvazione dei creditori.
Beneficiari | Consumatore | |
Proponente | Consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, ai creditori | |
Obiettivo | Superamento della crisi da sovraindebitamento. | |
Requisito essenziale | Omologazione del giudice | |
Documentazione obbligatoria | Relazione dell’OCC, da allegare alla domanda presentata al giudice | Art. 68 |
Effetti | Il deposito della domanda blocca il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile | Art. 68 c. 5 |
In caso di insuccesso | Se non è omologato si converte in liquidazione liquidatoria | Art. 73 |