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Gestire la crisi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.38 il 14 febbraio 2019 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 numero 155, entrerà finalmente in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e...

INTRODUZIONE

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.38 il 14 febbraio 2019 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 numero 155, entrerà finalmente in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza. Tuttavia, l’entrata in vigore del nuovo Codice, inizialmente prevista il 15 agosto 2020, slitta al 1º settembre 2021, a causa dell’attuale emergenza sanitaria Covid-19.

Il nuovo Codice si pone l’obiettivo di:

  • Riformare in maniera unitaria ed organica la disciplina delle procedure concorsuali e della crisi dovuta al sovraindebitamento;
  • Semplificare l’impianto normativo, superando difficoltà sia applicative che interpretative;
  • Garantire la certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema economico in maniera da aumentarne la competitività.

Finalmente si attribuisce una definizione al termine “crisi” intesa come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza da parte del debitore.” Tale difficoltà si manifesta come inefficacia dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Una delle novità più importanti della riforma è la “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi”. Essa ha l’obiettivo di:

  • Prevenire l’ingresso dell’impresa nello stato di crisi;
  • Creare uno strumento di supporto diretto ad analizzare le cause della difficoltà economica e finanziaria dell’impresa;
  • Dotare l’imprenditore di un servizio di composizione della crisi funzionale alle trattative per il raggiungimento dell’accordo con i propri creditori.

Gli strumenti di allerta si dividono in due parti: oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati ed obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore (art. 12). Tali strumenti servono a rilevare in tempo la crisi dell’impresa ed incentivare l’utilizzo delle misure più adatte alla sua composizione. Assumono particolare rilevanza gli indicatori della crisi. Essi rappresentano gli squilibri di carattere economico, patrimoniale o finanziario, contestualizzati alle particolari caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono intaccare sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso oppure per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di durata diversa in rapporto alle differenti categorie di debiti (art. 13).

Numerosi sono i principi generali che la legge delega impone, che definiscono la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Tali principi sono:

  • Sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
  • Definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza. Si mantiene, invece, l’attuale nozione di insolvenza;
  • Adozione di un unico modello processuale per accertare lo stato di crisi o di insolvenza del debitore nel caso di particolare rapidità;
  • Assoggettare a tali procedimenti qualsiasi tipologia di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore commerciale, agricolo o artigianale ad esclusione degli enti pubblici;
  • Uniformità e semplificazione;
  • Riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • Garantire l’occupazione ed il reddito dei lavoratori.

GLI STRUMENTI PER LA CRISI D’IMPRESA

La riforma si propone l’obiettivo di incentivare la composizione negoziale stragiudiziale della crisi utilizzando i seguenti strumenti a disposizione dell’imprenditore:

  • Piani attestati di risanamento;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
  • Convenzioni di moratoria.

Nell’ambito delle trattative che anticipano la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, agevolati ed a efficacia estesa il debitore può proporre la transazione fiscale. In tale procedura, è necessaria l’attestazione di un professionista indipendente relativa ai crediti fiscali e previdenziali. Nella relazione occorre indicare la convenienza della procedura proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Il piano attestato di risanamento è utilizzabile esclusivamente nell’ipotesi di continuità aziendale. Esso è un piano indirizzato ai creditori di un imprenditore, anche non commerciale, che possa sembrare idoneo a permettere la ripresa dell’esposizione debitoria dell’impresa e garantire il riequilibrio finanziario. La documentazione da esibire con il piano è quella prescritta al debitore che abbia richiesto di accedere alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Il piano deve essere sottoposto all’attestazione di un professionista indipendente che deve dichiarare la veridicità dei dati aziendali e la realizzabilità dell’operazione sia dal punto di vista giuridico che economico.

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Beneficiari Imprese
Proponente Imprenditore, anche non commerciale, d’accordo con uno o più creditori.
Obiettivo Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario
Requisito essenziale L’impresa non deve trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile
Documentazione obbligatoria Piano sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’art. 39 Art. 56
Flessibilità Il piano può essere rinegoziato o modificato Necessaria nuova omologa e nuovo accordo
In caso di insuccesso Liquidazione giudiziale
Effetti –          Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento non sono soggetti all’azione revocatoria, se il creditore non ne era a conoscenza;

–          Esclusione dell’applicabilità dei reati di bancarotta preferenziale e semplice in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento.

Art. 166

Art. 324

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un accordo stipulato tra l’imprenditore, non minore, con i creditori che costituiscono almeno il 60% dei crediti in continuità con il sistema vigente. Un accordo di ristrutturazione deve essere accompagnato da un documento denominato piano economico finanziario che ne permette l’avvio. L’accordo di ristrutturazione può essere rinegoziato o modificato. Inoltre, tali accordi di ristrutturazione della società, salvo patto contrario, producono efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo a meno che non sia stato previsto diversamente (art. 59). L’istituto dell’accordo di ristrutturazione agevolato, invece, rappresenta una novità perché può essere stipulato con i creditori che costituiscono almeno il 30% dei crediti a patto che il debitore:

  • Non promuova la moratoria dei crediti estranei agli accordi;
  • Non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art.60).

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Beneficiari Imprese
Proponente Imprenditore d’accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti in continuità con il sistema vigente. Possibile accordo con i creditori al 30% nel caso di accordi di ristrutturazioni agevolati
Obiettivo Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario
Requisito essenziale Omologazione del Tribunale Art. 48
Documentazione obbligatoria Piano di Risanamento sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’articolo 39 Art. 56
Flessibilità L’accordo può essere rinegoziato o modificato Necessaria nuova omologa e nuovo accordo
Effetti Fatto salvo patto contrario, tali accordi di ristrutturazione producono effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia stato diversamente previsto Art. 59
In caso di insuccesso Se non è omologato si attiva la Liquidazione Giudiziale Art. 48 c. 7

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

Lo strumento dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa rimane confermato, incentivando però il suo campo di applicazione. In particolare, non è più limitato alle ipotesi in cui l’ammontare dei debiti sia costituito per almeno il 50% da debiti verso banche ed intermediati finanziari, ma è rivolto a tutti i casi di ristrutturazione del debito. Il requisito dell’accordo è la continuazione dell’attività d’impresa e gli effetti coinvolgono anche i creditori non aderenti soltanto quando quest’ultimi risultano soddisfatti nella misura maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale. I creditori non aderenti hanno la possibilità di opporsi a tale accordo ed il termine per la proposizione produce i suoi effetti a partire dalla data di notificazione della domanda di omologazione dell’accordo (art. 61)

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

Beneficiari Imprese
Proponente Imprenditore d’accordo con i creditori che rappresentano il 75% dei crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria
Obiettivo Continuità aziendale attraverso la diminuzione dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario
Requisito essenziale Omologazione del Tribunale Art. 48
Documentazione obbligatoria Piano di Risanamento sottoposto all’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente e documenti allegati previsti dall’articolo 39 Art. 56
Flessibilità L’accordo può essere rinegoziato o modificato Necessaria nuova omologa e nuovo accordo
Effetti L’accordo produce effetti anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Tali creditori possono comunque presentare opposizione Art. 61
In caso di insuccesso Se non è omologato si attiva la Liquidazione Giudiziale Art. 48 c. 7

CONVENZIONI DI MORATORIA

Anche lo strumento della convenzione di moratoria, come nel caso precedente, non è più limitato ai soli accordi perfezionati con banche o intermediari finanziari. Esso, infatti, può essere concluso tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori e ha l’obiettivo di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. La convenzione tra debitore e creditore può avere ad oggetto, ad esempio, la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia gli atti oppure la sospensione delle azioni esecutive e conservative. La convenzione di moratoria è accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente, indicato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare gli effetti delle crisi e la convenienza della stessa. La convenzione produce efficacia anche nei confronti dei creditori non aderenti che fanno parte della stessa categoria solo se risultino soddisfatti nella misura superiore alla liquidazione giudiziale.

GLI STRUMENTI PER LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (privati ed imprese minori)

Con il termine sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza che interessa determinate categorie di soggetti quali: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative e qualsiasi altro debitore che non è sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa oppure ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art.2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Lo schema del decreto legislativo illustra dettagliatamente le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Di seguito sono indicati gli strumenti utilizzabili per tale tipologia di crisi:

  • Piano di strutturazione dei debiti del consumatore;
  • Concordato minore;
  • Liquidazione controllata.

Il legislatore, per tali tipologie di procedure, ha previsto una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, utilizzabile esclusivamente nei limiti di compatibilità e per quanto non specificatamente previsto nelle disposizioni specifiche dettate in materia.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come suggerisce la parola stessa, è riservato al consumatore e sostituisce il piano del consumatore. Tale piano si applica nei confronti del consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia una situazione di crisi o di insolvenza. La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con la mancata capacità di poter adempiere regolarmente alle obbligazioni pianificate. L’insolvenza, invece, è quello stato che si manifesta con inadempimenti o altre cause esterne, che dimostrano l’incapacità del debitore di adempiere in modo regolare alle proprie obbligazioni. Il piano di ristrutturazione si applica al consumatore (e anche ai membri della famiglia) che sia:

  • Sovraindebitato;
  • Meritevole, ossia non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o dolo (art. 69 c.1 d.lgs. 14/2019)

Il consumatore può sottoporre ai creditori tale piano indicando i tempi ed i modi per il superamento della crisi. La proposta è redatta avvalendosi del supporto di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e ha contenuto libero. Il Codice della Crisi d’Impresa non richiede all’Organismo di composizione della crisi di attestare la fattibilità dell’operazione, previsto invece nella legge 3/2012. Tale proposta può contenere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, in qualsiasi forma, ed è possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti in diverse modalità, di seguito elencate:

  • Con la cessione del quinto dello stipendio;
  • Del TFR;
  • Della pensione;
  • Delle operazioni di prestito su pegno.

La falcidia, ossia la riduzione di questa tipologia di debiti, consente la liberazione di risorse a favore di tutti i creditori, permettendo il ripristino della situazione debitoria. La domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi. Tale organo è disciplinato dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e nelle procedure da sovraindebitamento svolge le funzioni proprie del commissario e del liquidatore. Alla proposta del piano di ristrutturazione deve essere allegata una relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi, che deve valutare anche il comportamento dei finanziatori. Una volta depositata la domanda presso il Tribunale, e accertata l’ammissibilità della proposta e del piano, il giudice con decreto ne dispone la pubblicazione e la comunicazione. I creditori possono proporre osservazioni, ad eccezione di coloro che hanno provocato colposamente lo stato di sovraindebitamento (art. 69 c.2 d.lgs. 14/2019). L’omologazione non necessita dell’approvazione dei creditori.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Beneficiari Consumatore
Proponente Consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, ai creditori
Obiettivo Superamento della crisi da sovraindebitamento.
Requisito essenziale Omologazione del giudice
Documentazione obbligatoria Relazione dell’OCC, da allegare alla domanda presentata al giudice Art. 68
Effetti Il deposito della domanda blocca il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile Art. 68 c. 5
In caso di insuccesso Se non è omologato si converte in liquidazione liquidatoria Art. 73

 

CONCORDATO MINORE

Il concordato minore, che sostituisce l’accordo di composizione della crisi, è rivolto a determinate categorie di soggetti quali: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start up innovative. Tramite l’OCC i soggetti appena elencati, ad eccezione del consumatore, possono presentare ai creditori una proposta di concordato minore se il piano consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Tale proposta può essere fatta anche quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei consumatori. L’Organismo di Composizione della Crisi svolge un ruolo importante poiché non si limita a presentare la domanda, predisporre il piano e la proposta di concordato minore (art. 75 – art. 76), ma si occupa anche di curare l’esecuzione del procedimento come ausiliario del giudice (art. 78). il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e non più il raggiungimento del 60%, come previsto in precedenza. Il tribunale, una volta verificata la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza, deve omologare con sentenza il concordato minore. Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato e terminata la procedura l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto e se approvato il debitore ottiene l’esdebitazione. In presenza di contestazioni in merito alla convenienza della proposta, il tribunale deve omologare il concordato nel momento in cui ritiene che il credito dell’opponente possa ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale, per effetto dell’esecuzione del piano.

CONCORDATO MINORE

Beneficiari –          Professionista;

–          Imprenditore minore;

–          Imprenditore agricolo;

–          Start Up innovative.

Proponente –          Professionista;

–          Imprenditore minore;

–          Imprenditore agricolo,

–          Start Up innovative

tramite l’OCC ai creditori che rappresentano il 50% dei crediti ammessi al voto, non considerano quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca

Obiettivo Prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale oppure aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori
Requisito essenziale Omologazione del giudice
Documentazione obbligatoria –          Relazione dell’OCC, allegata alla domanda;

–          documenti contabili e fiscali previsti dall’art. 75.

Art. 76
Effetti –          Il deposito della domanda blocca il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile;

–          Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

Art. 76 c. 5
In caso di insuccesso Se non è omologato si converte in liquidazione controllata Art. 83

 

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La liquidazione controllata interessa tutte le categorie di soggetti coinvolti nella crisi da sovraindebitamento e sostituisce la liquidazione del patrimonio. Tale procedura prende avvio con la sentenza di revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore, attraverso il quale il giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata. Le fattispecie (art. 72 e 82) previste per la revoca dell’omologazione sia del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che del concordato minore sono particolarmente gravi ed una di queste può essere, ad esempio, la mancata approvazione del rendiconto presentato dall’OCC (art. 71 c. 3) al giudice al termine del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed assegna un termine per il loro compimento. Se tali prescrizioni non sono ottemperate nel termine prestabilito, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione del piano. È obbligo dell’OCC segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione, nel caso in cui ne abbia la piena conoscenza. In tutte le altre ipotesi, il giudice provvede d’ufficio, su istanza del creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi soggetto interessato. La liquidazione controllata è una procedura (artt. 268-277) che sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla legge 3/2012 e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale finalizzata a liquidare il patrimonio del consumatore, dl professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start up innovative e qualsiasi altro debito non sottoposto alla procedura della liquidazione giudiziale, che si trovi in uno stato di crisi od insolvenza. Nel momento in cui vi è la conversione il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione ed avvia la liquidazione giudiziale.

 

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Beneficiari –          il consumatore;

–          il professionista;

–           l’imprenditore minore;

–           l’imprenditore agricolo;

–          le start up innovative;

–          qualsiasi altro debitore che non è sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa oppure ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Proponente –          Debitore tramite l’ausilio dell’OCC;

–          Creditore;

–          Pubblico Ministero.

Obiettivo Liquidazione del patrimonio delle categorie di soggetti che ne possono beneficiare
Requisito essenziale Nessuno
Documentazione obbligatoria Relazione redatta dall’OCC, allegata alla domanda del debitore. Art. 269 c. 2
Effetti –          Il deposito della domanda blocca il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, 2855, commi 2 e 3 del Codice Civile.

–          I crediti sorti in occasione della procedura sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità non possono procedere in maniera esecutiva sui beni oggetto di liquidazione.

Art. 268 c. 4

Art. 277

CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo può essere di due tipi:

  • Concordato in continuità aziendale;
  • Concordato liquidatorio (art.84);

Obiettivo del concordato preventivo, in entrambe le tipologie, è la soddisfazione dei creditori. La prima tipologia di concordato è l’opzione che la nuova disciplina si propone di voler maggiormente incentivare, poiché finalizzata al ripristino della capacità dell’impresa di ritornare risanata nel mercato. Il piano di concordato preventivo in continuità aziendale deve prevedere che l’attività d’impresa sia funzionale a garantire il ripristino dell’equilibrio sia economico che finanziario nell’interesse prioritario dei creditori e successivamente dell’imprenditore. L’obiettivo del legislatore è quello di far proseguire l’attività dell’impresa e salvaguardare i livelli occupazionali. Nel concordato liquidatorio la soddisfazione dei creditori avviene, invece, grazie al ricavato della liquidazione del patrimonio. Però, è necessario che siano messe a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare:

  • L’apporto di risorse esterne deve aumentare la misura del soddisfacimento dei creditori di almeno il 10 % rispetto a quanto essi potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale del debitore;
  • Il soddisfacimento deve essere almeno pari al 20% dell’ammontare complessivo del debito chirografario.

La proposta di concordato preventivo può essere presentata dall’imprenditore che si trovi un uno stato di crisi oppure di insolvenza e deve essere accompagnata da un piano di attuazione che deve indicare la fattibilità sia giuridica che economica. Il piano deve indicare le concrete possibilità di realizzazione e deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, i tempi delle attività da realizzarsi e le iniziative da implementare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli effettivi. Il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, a partire dalla data di deposito dell’istanza di accesso al concordato preventivo sino all’omologazione. Il Tribunale è tenuto ad aprire la procedura di liquidazione giudiziale dei bene del debitore nel caso in cui si accerta che:

  • Il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell’attivo;
  • Il debitore abbia omesso di denunciare dolosamente uno o più crediti ovvero abbia esposto passività inesistenti o commesso atti di frode;
  • Il debitore abbia compiuto atti non autorizzati o diretti a derubare le ragioni dei creditori;

La procedura di liquidazione giudiziale è aperta se viene accertato, in qualsiasi momento, che non sussistano le condizioni per l’apertura del concordato.

CONCORDATO PREVENTIVO

Beneficiari Imprenditori commerciali, individuali o collettivi, soggetti a liquidazione giudiziale.

Sono escluse le imprese agricole e minori.

Proponente Imprenditore con i creditori che rappresentano il 50% dei crediti ammessi al voto
Obiettivo Soddisfazione dei creditori
Requisito essenziale Omologazione del tribunale
Documentazione obbligatoria –          Proposta di concordato;

–           relazione di un professionista indipendente;

–          documenti previsti dall’articolo 39.

Art. 85

Art. 87

Effetti –          Il debitore mantiene l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e l’omologazione.

–          Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del Giudice delegato sono inefficaci.

Il concordato produce numerosi altri effetti.

Art. 94
In caso di insuccesso Se non è omologato si attiva Liquidazione Giudiziale Art. 48 c. 7

 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La liquidazione giudiziale, che sostituisce il fallimento, è un procedimento ispirato ai principi di rapidità e concentrazione senza stravolgere gli attuali caratteri fondamentali. Tra le novità si annoverano:

  • L’introduzione di uno specifico albo, con l’obiettivo di assicurare una professionalità più elevata dei curatori;
  • La semplificazione delle modalità di apprensione dell’attivo;
  • La previsione di un sistema di accertamento del passivo più veloce grazie alla presentazione telematica delle domande in tempo dei creditori e dei terzi.

Rimane confermata la funzione liquidatoria della procedura che deve essere rivolta alla trasformazione in denaro dei diritti e dei beni del debitore.

Il legislatore ha modificato l’istituto dell’esercizio provvisorio dell’impresa con l’obiettivo di incentivare la prosecuzione dell’attività nel corso della procedura di liquidazione giudiziale e ha altresì posto particolare attenzione al coordinamento tra la procedura di liquidazione giudiziale ed i rapporti di lavoro subordinato soprattutto per quanto riguarda la disciplina del licenziamento (art. 189, 190, 191). La modalità di liquidazione è realizzata con modalità telematiche e con il supporto del portale delle vendite. La figura cardine in questa tipologia di procedura è il curatore. Egli svolge diverse funzioni importanti come la trasmissione ai creditori, ogni 4 mesi a partire dalla data di deposito del decreto, di un prospetto delle somme disponibili e di un progetto di ripartizione nel caso in cui l’entità dell’attivo accertato permetta una soddisfazione soddisfacente. Gli articoli 125-137 del Codice disciplinano i doveri, i poteri e le funzioni del curatore.

Il curatore redige anche il rendiconto attraverso il quale deve presentare al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili dell’attività di gestione della procedura, delle modalità di attuazione del programma di liquidazione ed il relativo risultato dopo aver terminato la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale.

Si riporta per ciascuna tipologia di strumento una tabella con le rispettive caratteristiche.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Beneficiari Imprenditore commerciale ad esclusione dell’impresa agricola e minore
Proponente –          Debitore,

–          uno o più creditori,

–          organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa,

–          Pubblico Ministero

Obiettivo Liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente
Requisito essenziale Possesso del requisito oggettivo (stato di insolvenza) e soggettivo (imprenditore commerciale)
Documentazione obbligatoria Il curatore redige:

–          Relazione informativa sulle cause della insolvenza;

–          Relazione sull’insorgere della crisi e sul manifestarsi dell’insolvenza;

–          Relazioni periodiche;

Art. 130
Effetti Gli effetti prodotti dalla procedura sono numerosi. In particolare, riguardano:

–          I creditori;

–          Il debitore;

–          Gli atti pregiudizievoli ai creditori;

–          I rapporti giuridici pendenti;

Art. 142-172
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L’esperienza dei partner di www.crisidimpresa.net è almeno trentennale e conta di centinaia di incarichi di consulenza portati avanti con successo. Una consulenza che ha sempre operato per obiettivi specifici fissati e determinati e per i quali è stato sempre chiaro lo specifico vantaggio per il cliente.

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