In base all’articolo 13, comma 3 del Nuovo Codice della crisi d’impresa l’impresa che, in relazione alle proprie caratteristiche, non ritiene adeguati gli indici elaborati a norma del secondo comma deve specificare le motivazioni nella nota integrativa ed indicare, nel medesimo documento, gli indici che siano idonei a far presumere ragionevolmente la presenza di uno stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in relazione alla specificità dell’impresa. L’attestazione del professionista è allegata alla nota integrativa e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo. I principali motivi di non adeguatezza degli indici possono essere di due tipi:
In tale situazione è facoltà dell’impresa individuare altri indici che si ritengano adeguati, con opportuna motivazione della scelta.
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