L’applicazione degli indici per determinate imprese avviene con regole diverse da quelle generali. In particolare, le categorie di imprese sono le seguenti:
Per le imprese costituite da meno di due anni l’unico indice applicabile è il Patrimonio netto negativo. Trovano applicazione gli indici generali nel caso in cui l’impresa o la società neocostituita sia succeduta ad altra nella conduzione o nella titolarità dell’azienda. Le casistiche sono:
Per quanto riguarda le imprese in liquidazione, a patto che abbiano cessato l’attività, l’unico indice rilevante della crisi è costituito dal rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile ed il debito complessivo della società. Anche la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o un DSCR inferiore all’unità sono indici utilizzabili sono utilizzati per intercettare uno stato di crisi. La presenza di un patrimonio netto negativo non è significativo poiché tale valore potrebbe derivare da un minor valore di libro delle attività rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione.
Per le start-up innovative rileva la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari che congiuntamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici permettano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale. In presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, l’indice di crisi risiede nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la continuazione dell’attività di studio e di sviluppo, quando un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi. Per la determinazione dell’indice si utilizza il DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la continuazione dell’attività di studio e sviluppo del progetto. Non hanno rilevanza determinante per l’individuazione di uno stato di crisi l’assenza di ricavi ed i risultati economici negativi.
Infine, per le cooperative, in relazione al prestito sociale, la determinazione del DSCR a 6 mesi tiene conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una stima ragionevole, basata sulle evidenze storiche dei relativi movimenti non precedenti a tre anni.
L’indice di adeguatezza patrimoniale, in presenza di prestito sociale, potrà essere modificato sulla base di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 13 per tenere contro della incidenza di richieste di rimborso dei prestiti soci sulla base delle evidenze storiche non precedenti a tre anni.
Nella determinazione dell’indice di liquidità, la voce relativa al passivo a breve termine, in relazione al prestito sociale, deve tenere conto delle precisazioni e delle valutazioni effettuate con riferimento al calcolo del DSCR e dell’indice di adeguatezza patrimoniale. Inoltre, per le cooperative agricole di conferimento, per le cooperative edilizie di abitazione, per i consorzi e le società consortili, inclusi i consorzi cooperativi, l’indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere modificato sulla base di quanto previsto al co. 3 dell’art. 13, tenendo conto dei debiti verso soci riferiti allo scambio mutualistico.
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