Dove Siamo:Via Adige 7, Cursi 73020 LE
Seguici su

I PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

18 Febbraio 2021

Nel settembre 2014 il CNDCEC approvava i principi di attestazione dei piani di risanamento per fornire un adeguato sistema di regole e un supporto all’attività del professionista chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare l’attestazione (Attestatore). In seguito all’introduzione del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, e alla pandemia di Covid-19, si è resa necessaria una revisione di tali principi per fronteggiare la crisi e adattarli al nuovo impianto normativo.

I principi propongono modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l’Attestatore (che deve essere indipendente, permanere fino alla conclusione dell’incarico e partecipare alle riunioni di lavoro con il debitore senza ingerire nelle sue scelte) deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e al fatto che l’impresa possa riacquistare l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. la Top Consulting individua nel piano di risanamento attestato il primo degli strumenti più utili ai fini sia di prevenzione che di cura della crisi d’impresa.

Compiti dell’Attestatore

L’Attestatore deve formulare espressamente un giudizio circa la completezza e l’adeguatezza formale del Piano che deve essere un documento scritto, datato e sottoscritto o comunque conforme a quello approvato dall’organo amministrativo. Tale piano deve rispondere ai requisiti generali di chiarezza e comparabilità previsti dalla norma per l’informativa di bilancio e, inoltre, deve presentare un grado di dettaglio tale da permettere all’Attestatore le verifiche di coerenza storica (track record) e con la situazione di fatto delle sue grandezze fondamentali.

L’Attestatore deve verificare che il Piano e l’ulteriore documentazione fornitagli consentano una chiara descrizione delle caratteristiche aziendali. In particolare può richiedere adeguate informazioni riguardanti:

  1. La forma giuridica dell’impresa;
  2. La compagine sociale e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
  3. La configurazione del gruppo al quale la società, eventualmente, appartiene;
  4. L’organizzazione attuale e quella più recente;
  5. Le sedi nelle quali viene svolta l’attività;
  6. I fatti rilevanti che possono aver condizionato la vita dell’impresa;
  7. I bilanci degli ultimi esercizi.

Soprattutto nel caso di piano in continuità, l’Attestatore deve verificare che il Piano e/o la documentazione esaminata contengano gli elementi in grado di fornire una descrizione del contesto in cui l’impresa opera. Inoltre, deve valutare attentamente il rischio di errori significativi nella Base dati contabile, per impostare correttamente le proprie procedure di verifica.

Diagnosi dello stato di crisi

L’Attestatore deve verificare che l’estensore del piano abbia individuato i sintomi e le cause della crisi per verificare, se e in quale misura, le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa. La corretta individuazione delle cause si rende necessaria per il giudizio di fattibilità del piano in caso di continuità aziendale, poiché è importante stabilire la gravità della crisi che si manifesta mediante squilibri economici, finanziari e patrimoniali tali da compromettere l’assetto gestionale ed organizzativo fino a impedire la prosecuzione dell’attività.

La diagnosi dello stato di crisi è di competenza del debitore e del professionista, il cui ruolo in questo caso è importante e con alto valore aggiunto ai fini dell’estensione del Piano. L’Attestatore deve solamente verificare che le cause e lo stato della crisi siano ragionevolmente individuati per potersi esprimere sulla fattibilità del Piano.

Verifica sulla fattibilità del Piano

È necessaria una verifica da parte dell’Attestatore circa le principali ipotesi che la direzione aziendale pone a fondamento della strategia di risanamento ed è importante che riguardino:

  • Il proseguimento della gestione aziendale, l’evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti/servizi e l’evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo;
  • La dismissione di significativi elementi del patrimonio, l’interesse di potenziali acquirenti o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.

È importante che tali ipotesi siano tra loro coerenti e che siano basate su informazioni provenienti da fonti attendibili.

L’Attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno provocato la crisi e che sia rivolta al loro superamento e, qualora vi siano, le condizioni per la sua implementazione. Nel Piano deve essere presente un’adeguata descrizione del programma di intervento (action plan), in particolare devono essere esplicitate le azioni che la direzione aziendale intende porre in essere fino al momento in cui gli obiettivi del piano possano essere considerati raggiunti e, inoltre, devono essere contenute le specificazioni quantitative e temporali per rendere visibile la sua applicazione.

Giudizio di fattibilità

Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione. Per esprimere tale giudizio, l’Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto rilevato mediante le analisi degli aspetti sopra indicati, nonché un maturato convincimento riguardo la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze della quali l’impresa dispone.

Il giudizio di fattibilità si basa:

  • Sull’articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
  • Sulla congruità logica, ossia sulla razionalità dell’iter che ha portato delle verifiche all’espressione del giudizio;
  • Sulla coerenza delle conclusioni con l’effettiva situazione dell’impresa del mercato in cui opera.

Nell’ipotesi di continuità aziendale l’Attestatore verifica che entro l’ultimo periodo amministrativo compreso nel Piano i flussi economici e finanziari evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile.

La relazione di attestazione

La relazione di attestazione è composta da tre parti:

  • Una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte che deve contenere le informazioni relative al professionista incaricato, all’incarico ricevuto, alla documentazione esaminata, alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano e la veridicità della Base dati contabile;
  • Una seconda nella quale sono svolte l’analisi del Piano e di sensitività in cui vengono riepilogate le ipotesi su cui si fonda il Piano, le relative proiezioni temporali, la strategia di liquidazione o di risanamento;
  • Una parte finale contenente il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori.

Il giudizio sulla fattibilità del Piano può essere positivo o negativo.

L’Attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Piano e/o della proposta formulata ai creditori (la “Proposta”). Il monitoraggio è a cura dell’imprenditore e degli organi societari e, in caso di concordato preventivo, del commissario giudiziale.

Ferma restando l’assenza di uno specifico obbligo di legge, nulla vieta che il soggetto affidatario dell’incarico di monitoraggio del Piano nella fase esecutiva possa essere individuato nella figura dell’Attestatore in quanto professionista esperto in materia. Il conferimento di tale incarico non influisce sulla sua indipendenza in merito all’attestazione già effettuata.

In caso di scostamenti significativi del Piano, successivi al rilascio dell’attestazione, che non ne permettono la realizzazione, se l’imprenditore ovvero l’organo amministrativo dispongono modifiche o redigono un nuovo Piano, deve essere operata una nuova attestazione.

Sotto il profilo formale e sostanziale la nuova attestazione non deve configurarsi quale “supplemento” o “integrazione” dell’attestazione del Piano originario. Pertanto, in termini di attività di verifica, struttura e giudizio, la nuova relazione deve riguardare sia la veridicità dei dati, sia la fattibilità del nuovo Piano.

La continuità aziendale

Dall’analisi del piano attestato gli advisor di Top Consulting si augurano di poter verificare sempre che ci siano i presupposti per garantire la continuità aziendale anche se la stessa debba necessariamente passare da una piano di risanamento ovvero da un concordato o da un accordo di ristrutturazione.

Ricorrete a noi con fiducia, cercheremo di assistervi al meglio: www.crisidimpresa.net

il click di chi punta al TOP!

CHI SIAMO
La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

L’esperienza dei partner di www.crisidimpresa.net è almeno trentennale e conta di centinaia di incarichi di consulenza portati avanti con successo. Una consulenza che ha sempre operato per obiettivi specifici fissati e determinati e per i quali è stato sempre chiaro lo specifico vantaggio per il cliente.

SEGUICI SU FACEBOOK

SOCIAL