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IL RUOLO DEGLI OCC ALL’INTERNO DELLA CRISI D’IMPRESA

29 Gennaio 2021

IL RUOLO DEGLI OCC ALL’INTERNO DELLA CRISI D’IMPRESA

L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), introdotto dalla Legge 3/2012 e dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202, è un ente terzo, parziale e indipendente, che fornisce informazioni riguardo al sovraindebitamento, a cui ciascun debitore può rivolgersi per far fronte all’esposizione debitoria verso i propri creditori. Le domande di avvio della procedura vengono ricevute dall’OCC che, una volta valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (Gestore della crisi), che, dopo aver esaminato la documentazione, fornirà sostegno al debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella conseguente soddisfazione dei crediti. Tale servizio può essere dato al pubblico solo dagli enti pubblici iscritti nell’apposito registro e solo nel territorio di competenza.

L’OCC è costituito presso il tribunale competente nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, a cui si possono appellare i soggetti che ne hanno la facoltà per fronteggiare la propria situazione debitoria con i creditori. Tale organo può fornire supporto al consumatore sovraindebitato nella predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, caratterizzato dalla libertà di proposta e contenuto, da sottoporre ai creditori, prevedendo il soddisfacimento dei debiti in misura parziale o totale.

L’OCC deve disporre una relazione in cui siano contenute:

  • I motivi dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni, ovvero verificare se il debitore sia meritevole;
  • I motivi dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte del debitore;
  • Una valutazione sulla completezza e attendibilità di quanto depositato a corredo della domanda;
  • L’indicazione dei costi presunti della procedura.

È compito dell’OCC fornire, entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, informazioni agli uffici competenti territorialmente (l’agente della riscossione, gli uffici fiscali, gli enti locali) che nei 15 giorni successivi devono riferire riguardo l’accertamento tributario e su eventuali situazioni pendenti.

L’Organismo di Composizione della Crisi deve prestare attenzione al comportamento dei finanziatori, ovvero valutare se, nella concessione del finanziamento ad un soggetto già indebitato, si sia tenuto conto del merito creditizio del creditore o se ci sia stata negligenza, peggiorando la situazione del consumatore. Occorre pertanto tenere in considerazione il reddito del consumatore dedotto l’importo necessario al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.

L’OCC deposita la domanda presso il Tribunale territorialmente competente e, nei 20 giorni seguenti alla consegna del piano, i creditori possono presentare le proprie osservazioni all’OCC, che, nei 10 giorni successivi alla presentazione di tali osservazioni, deve avere un confronto con il debitore e riferire al giudice e, nel caso, effettuare delle modifiche al piano.

La vigilanza sullo svolgimento corretto del piano spetta all’OCC, che ha anche il compito di:

  • Vigilare sull’esatto adempimento del piano;
  • Risolvere eventuali difficoltà;
  • Sottoporre al giudice i problemi sorti in sede di esecuzione;
  • Riferire per iscritto al giudice ogni 6 mesi;
  • Presentare un rendiconto al termine dell’esecuzione.

Inoltre, ha il dovere di far presente ogni fatto rilevante ai fini dell’omologazione, qualora ne sia a conoscenza.

Una volta terminata l’esecuzione del piano, l’OCC, sentito il debitore, sottopone il rendiconto al giudice, il quale, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso e ne consente il pagamento, mentre, in caso contrario, comunica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un limite per portarlo a termine.

 

 

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