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SEGNALAZIONE IN BANCHE DATI

5 Agosto 2021

Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto un profondo incremento, con ogni probabilità favorito dalla grave crisi economica globale del 2008 che ha sconvolto gli equilibri economici del nostro paese.

È estremamente importante (in particolare per gli imprenditori) evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale “cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti. Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della propria impresa.

La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni non solo in quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito (diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti.

In definitiva, la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste banche dati può rappresentare l’inizio della fine di un’impresa, ragion per cui le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia dovranno essere subordinate all’osservanza di una serie di rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela.

Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia (c.d. CR), innanzitutto, è un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l’indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari).

Ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00 e la Banca d’Italia fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.

La Centrale dei Rischi persegue quindi l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno € 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, egli risulti già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00).

L’obiettivo della CR presso la Banca d’Italia è di migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo.

Oltre che al soggetto interessato, i dati della Centrale dei Rischi sono accessibili soltanto agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria strettamente per ragioni di giustizia, nonché alle istituzioni, alle autorità, alle amministrazioni o agli enti pubblici nei soli casi di legge. 

Gli intermediari, tra l’altro, sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00 sebbene, per essere segnalato nella sezione della CR dedicata ai crediti sofferenti, il cliente dovrà versare in un vero e proprio stato di “insolvenza”, intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria.

In realtà, ai fini dell’apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l’istituto bancario.

Per quanto concerne la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi, infine, occorre osservare che gli intermediari possono consultare gli avvicendamenti relativi ad un dato nominativo negli ultimi 36 mesi ragion per cui, per risultare completamente “puliti” da ogni pendenza pregressa, occorrerà attendere appunto 3 anni dalla data dell’eventuale e tardivo pagamento integrale del debito, ovvero 3 anni dal pagamento parziale che riduca lo stesso debito sotto la soglia dei € 30.000,00.

In quest’ultimo caso, infatti, l’intermediario cesserà di segnalare il soggetto (essendo il credito sceso al di sotto del limite minimo di segnalazione) ma talune segnalazioni pregresse saranno ancora visibili agli intermediari per i successivi 36 mesi.

Sistemi di informazione creditizia (SIC)

Oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, esistono altre società private a scopo di lucro c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili).

Tali banche dati, a differenza della CR presso la Banca d’Italia, includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.

Giova rilevare poi che gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la CR della Banca d’Italia, non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni e che inoltre chi aderisce alle SIC (banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti.

Banche e finanziarie, dunque, possono utilizzare i dati dei SIC solo ed esclusivamente nell’ambito della propria attività nel concedere dilazioni di pagamento e ciò al fine di preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti.

L’intera attività delle c.d. SIC è regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (entrato in vigore nel 2005), a differenza di quanto accadeva in passato quando non esisteva alcuna normativa di riferimento.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati, essi sono pari a 12 mesi in caso di due rate insolute ma sanate tardivamente, 24 mesi in caso di più di due rate pagate in ritardo, nonché 36 mesi in caso di morosità definitiva a decorrere dall’estinzione del finanziamento o dall’ultimo aggiornamento segnalato nella banca dati dall’intermediario.

Altre banche dati (CAI e Registro Informatico dei Protesti)

Da non confondere con la Centrale dei Rischi né con i SIC è poi la Centrale d’Allarme Interbancaria detta anche CAI, la quale contiene i dati relativi alle carte di credito e alla loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su questa categoria di titoli finanziari.

Può essere consultata solo dagli intermediari e la sua funzione è di impedire ai soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi).

La segnalazione definitiva alla CAI, peraltro, può essere scongiurata se si provvede al pagamento tardivo dell’assegno protestato o della cambiale protestata, entro 60 giorni dalla segnalazione medesima, con maggiorazione del 10% a titolo di interessi di mora ed oltre al saldo di ulteriori oneri e spese.

Per quanto riguarda il Registro Informatico dei Protesti (c.d. R.I.P.), infine, esso è gestito dalla Camera di Commercio ed è liberamente consultabile da chiunque. Il R.i.p. contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari nonché alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione per il mancato pagamento degli assegni postali.

Ad ogni buon conto, l’atto di protesto dovrà essere cancellato dall’apposito registro, una volta che siano trascorsi 5 anni dalla relativa levata anche laddove il pagamento non sia mai stato effettuato.

 

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