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L’IMPORTANZA DEL RENDICONTO NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

5 Agosto 2021

Il rendiconto finanziario (art. 2425-ter) dà informazioni circa la valutazione della situazione finanziaria della società (inclusa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e il suo sviluppo negli esercizi successivi. Inoltre, fornisce informazioni su:

  • le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
  • la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
  • la capacità della società di autofinanziarsi.

Dopo aver liquidato l’attivo e prima del riparto finale il curatore deve presentare il rendiconto al giudice delegato secondo quanto disposto dall’art. 231 del Codice.

Nel rendiconto sono esposte analiticamente:

  • delle operazioni contabili,
  • dell’attività di gestione della procedura;
  • delle modalità con cui il curatore ha attuato il programma di liquidazione ed il relativo esito.

Il rendiconto della gestione non è solamente un rendiconto di cassa, ma è una relazione analitica, chiara e documentata, sull’attività svolta, in modo da permettere una valutazione di legittimità e di merito sull’operato del curatore. Occorre quindi una parte descrittiva delle scelte gestionali e della liquidazione compiuta ed una parte numerica che si esplica nella traduzione in cifre delle entrate e delle uscite, il cui saldo attivo deve coincidere con il conto deposito intestato alla procedura.

Il rendiconto, nonostante sia stato reso obbligatorio con il Codice della crisi e dell’insolvenza, viene utilizzato da anni quale strumento di analisi per la valutazione della situazione finanziaria.

Una volta terminata l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti, l’OCC, sentito il debitore, presenta il rendiconto al giudice a cui spetta l’approvazione del rendiconto ed eventualmente procedere alla revoca dell’omologazione. Qualora il rendiconto venga approvato il giudice liquida compenso all’OCC, valutandone la diligenza, mentre, in caso contrario, il giudice segnala gli atti necessari per l’esecuzione del piano e stabilisce un termine per la loro attuazione. Se l’adempimento non avviene entro il termine indicato – anche prorogato – il giudice revoca l’omologazione ed esclude il diritto al compenso per l’OCC.

Il Giudice delegato dispone il suo deposito in cancelleria e stabilisce la data dell’udienza, la quale può avvenire una volta che siano trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Dopo aver effettuato il deposito e aver fissato l’udienza il curatore fornisce comunicazione immediata al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell’udienza secondo le modalità di cui all’articolo 201, comma 2.

 

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